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Responsabilità della P.A.
RESPONSABILITÀ DELLA P.A. PER OMESSA MANUTENZIONE DELLA STRADA PUBBLICA Giudice di Pace Lecce, sentenza 16.03.2007 Nel caso di danni subiti da un pedone a causa delle cattive condizioni della strada, l’ente proprietario è tenuto al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2043 c.c., mentre non trova applicazione l’art. ...
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COSA FARE SUBITO

Se vi sono dei feriti chiamate L'EMERGENZA SANITARIA (118).
Se non avete preparazione medica, non muovete o tentate di curare i feriti, specie se non sono coscienti.
Se i veicoli coinvolti sono sulla sede stradale, se il luogo è poco visibile per la sua conformazione, per la situazione ambientale o l’illuminazione, mettete l’apposito segnale di emergenza e cercate, rimanendo al bordo della carreggiata, di richiamare l’attenzione degli altri conducenti in transito sino all’arrivo delle forze di polizia.

successivamente
In caso di sinistro con un altro veicolo (che non sia un ciclomotore), sia che lo si abbia subito sia causato, esiste l'obbligo di informare per iscritto la propria Compagnia assicuratrice. 

Nel caso in cui si sia responsabili del sinistro, occorre informare la propria Compagnia entro 3 giorni dalla data del sinistro (Art. 1913 del Codice Civile). 
Anche nel caso in cui non si ritenga di avere responsabilità, è proprio interesse informare la Compagnia mediante denuncia cautelativa poiché, diversamente, l'assicuratore si dovrebbe basare sulle dichiarazioni e prove della controparte. 

Il modo più agevole e celere per richiedere l'indennizzo di un sinistro con danni materiali e/o lesioni non gravi alla persona, per i quali non ci siano contestazioni sulla dinamica, è con la procedura di "Convenzione Indennizzo Diretto" (CID) che consente, all'assicurato che abbia almeno in parte ragione, di ottenere, attraverso la consegna del "modulo blu" compilato in tutte le sue parti e firmato da entrambi i conducenti ("constatazione amichevole"), il risarcimento dei danni subiti direttamente dalla propria Compagnia, sempre che questa, insieme alla Compagnia della controparte, abbiano aderito alla Convenzione stessa. 

importante
Non fate da soli, rivolgetevi a professionisti. Mandaci una e-mail e Ti daremo un consulto gratuito.



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