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UTILITÀ > DANNO BIOLOGICO

In questa pagina vi proponiamo una serie di indicazioni che vi aiuteranno nella operazione di calcolo del danno biologico.
Potete eseguire con facilità il calcolo del danno biologico sia per le micropermanenti sia per danni di maggiore entità utilizzando il form che vedete in questa pagina.

Qui di seguito vi forniamo alcune indicazioni che vi potrebbero tornare utili:
1. Micropermanenti (danni che hanno determinato fino a 9 punti di invalidità)
Il form per il calcolo del danno biologico consente anche di procedere al calcolo per le lesioni non superiori a 9 punti (micropermanenti). Nel form che appare in questa pagina poterte selezionare "micropermaneni" e compilare il form. 
Una volta individuata la somma corrispondente al danno biologico potete con facilità calcolare il danno morale che generlamente viene determinato in una somma che va da 1/4 a 1/2 del danno biologico.
Il totale (danno biologico + danno morale) potrà essere poi aggiornato con il Calcolo della rivalutazione monetaria e degli Interessi legali.

2.Calcolo del danno biologico (Per lesioni superiori a 9 punti)
La tabella più in uso per la determinazione del danno biologico, come abbiamo già detto, è quella elaborata dal Tribunale di Milano.
Il form che appare in questa pagina consente di calcolare il danno biologico inserendo l'età del soggetto e i punti dell'invalidità.
Anche in questo caso il danno morale sarà calcolato con lo stesso critero valido per le micropermanenti (da 1/4 a 1/2 del danno biologico).
Dalla pagina dei risultati del calcolo si potrà passare anche al calcolo della inabilità temporanea e, successivamente al calcolo degli Interessi legali e della Rivalutazione montaria

3. Danno per la morte di un congiunto
L'ordine degli Avvocati di Milano ha pubblicato una proposta di liquidazione del danno non patrimoniale per la morte di un prossimo congiunto basato su una "forbice" diversificata in base al legame con la vittima:
In questa proposta si indica:
a) Per il danno (non patrimoniale) in favore del genitore per morte di un figlio, o in favore del figlio per la morte di un genitore o, infine, in favore del coniuge (non separato) o del convivente sopravvissuto, una somma che va da € 101.937,00 a € 203.874,00
b) Per il danno (non patrimoniale) in favore del fratello per morte di un fratello una somma che va da € 20.387,40 a € 122.324,40. 



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