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Responsabilità della P.A.
RESPONSABILITÀ DELLA P.A. PER OMESSA MANUTENZIONE DELLA STRADA PUBBLICA Giudice di Pace Lecce, sentenza 16.03.2007 Nel caso di danni subiti da un pedone a causa delle cattive condizioni della strada, l’ente proprietario è tenuto al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2043 c.c., mentre non trova applicazione l’art. ...
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cosa fare in caso di incidente

INCIDENTE STRADALE CHE FARE?
Piccola guida a cura dell' Ufficio Infortunistica.
Incidente stradale
In collaborazione con
 © Ufficio Infortunistica Polizia Municipale di San Donà di Piave
Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada - onlus -

COSA FARE SUBITO

Se vi sono dei feriti chiamate L'EMERGENZA SANITARIA (118).
Se non avete preparazione medica, non muovete o tentate di curare i feriti, specie se non sono coscienti.
Se i veicoli coinvolti sono sulla sede stradale, se il luogo è poco visibile per la sua conformazione, per la situazione ambientale o l’illuminazione, mettete l’apposito segnale di emergenza e cercate, rimanendo al bordo della carreggiata, di richiamare l’attenzione degli altri conducenti in transito sino all’arrivo delle forze di polizia.

Per avere soccorso e per far intervenire sul posto una forza di polizia, chiamate il SOCCORSO PUBBLICO DI EMERGENZA (113); ricordatevi di indicare con la maggiore precisione possibile il luogo dell’incidente e le condizioni delle persone coinvolte. Sarà il 113, grazie alle vostre indicazioni, ad attivare i mezzi di soccorso necessari, ed a farli giungere sul posto.
Altri numeri telefonici utili sono:
115: VIGILI DEL FUOCO
112: CARABINIERI
POLIZIA MUNICIPALE (per gli incidenti accaduti nel territorio comunale)
116: SOCCORSO STRADALE ACI (obbligatorio sulle autostrade)

Soprattutto se l'incidente appare grave non spostate i mezzi, e cercate di individuare eventuali testimoni, segnalandoli anche all’autorità che interverrà per i rilievi.
Se uno dei mezzi coinvolti si dilegua, cercate di ricordarne non solo il numero di targa, ma le caratteristiche (tipo, colore, carico) e gli elementi generali degli occupanti (quanti erano a bordo, il sesso, l’età, ecc.), al fine di favorire le indagini per individuare gli interessati.
 
COSA FA LA FORZA DI POLIZIA QUANDO INTERVIENE
L'autorità di polizia che interviene sul luogo dell’incidente:
provvede al soccorso dei feriti;
opera per agevolare lo svolgimento del traffico, sino a che i mezzi coinvolti non siano stati rimossi dalla strada;
coordina il ripristino della viabilità;
attua accurati accertamenti sulle persone e sui veicoli coinvolti, sulle lesioni e sui danni che l’incidente ha causato, sulle condizioni della strada, del tempo e del traffico, e su tutti gli altri elementi utili a ricostruire la presumibile dinamica dell'incidente. Compie inoltre rilievi planimetrici e fotografici.

Le persone coinvolte possono contribuire a quest’ultimo compito, informando sui fatti a loro conoscenza, su eventuali testimoni, e su quant’altro possa fare chiarezza riguardo all’accaduto.

Se l'autorità, compiuti tutti i rilievi, accerta il sussistere di violazioni alle norme del Nuovo Codice della Strada, le contesta al presunto trasgressore.

Può essere disposto il sequestro dei mezzi coinvolti per successivi accertamenti.
Se vi è il sospetto che uno dei conducenti guidasse in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, può essere chiesta l’esecuzione di accertamenti sanitari.

Tutti i dati raccolti contribuiscono a formare una relazione di incidente, conservata presso il Comando che ha operato.

In ogni caso l’autorità di polizia non può emettere alcun giudizio in merito alle eventuali responsabilità e diritti di risarcimento dei coinvolti nel sinistro.
 
COME E QUANDO AVERE COPIA DEI RILIEVI
Se l’incidente ha comportato solo danni ai mezzi, gli interessati possono chiedere copia della relazione facendo una domanda scritta al Comando intervenuto.

Quando vi siano feriti, l'autorità intervenuta informa dell’incidente la Prefettura e l’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Ministero dei Trasporti e della Navigazione, che dispongono l’eventuale sospensione della patente per uno o più coinvolti.
Per avere copia della relazione sull’incidente gli interessati devono:
sottoscrivere una dichiarazione con cui tutte le parti coinvolte rinunciano a sporgere querela;
oppure
munirsi di una dichiarazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario da cui risulti che è trascorso il termine previsto dalla legge (90 giorni dal verificarsi dell’incidente) senza che i coinvolti abbiano sporto querela.

Nel caso di un incidente mortale, il comando di polizia intervenuto dispone il sequestro dei mezzi coinvolti, e l’effettuazione di tutti gli accertamenti del caso.

Copia della relazione può essere ottenuta dopo che questo sia stato autorizzato dal Tribunale.
Il rilascio di copie delle relazioni comporta il pagamento degli eventuali diritti.
 
DISTRICARSI TRA RISARCIMENTI E PROCESSI
Se in seguito all’incidente ci sono stati solo dei danni ai mezzi, le persone coinvolte possono redigere una "constatazione amichevole dell'incidente" su modulo CID (CONVENZIONE D’INDENNIZZO DIRETTO).

Chi ha subito un danno alla propria autovettura grazie a questa convenzione può rivolgersi per il risarcimento direttamente al proprio assicuratore, che liquiderà il danno facendosi poi rimborsare dalla Compagnia assicuratrice di chi ha provocato l’incidente. La Convenzione ha validità se nell’incidente sono coinvolti non più di due veicoli (esclusi i ciclomotori e le macchine agricole) e non ci sono lesioni alle persone.

Al momento dell’incidente basterà compilare l’apposito "modulo blu", contenente i dati degli automobilisti e veicoli coinvolti, la descrizione della dinamica dell’incidente e le firme di entrambi i conducenti coinvolti.
Se per qualsiasi motivo non può essere applicata la procedura CID, allora l’interessato invia all’assicuratore dell’altro veicolo e, per conoscenza, al proprietario del mezzo una richiesta di risarcimento dei danni subiti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In ogni caso occorre che entrambi gli assicurati presentino entro tre giorni dall’incidente al proprio assicuratore la denuncia di sinistro.
Se vi sono state lesioni personali il danneggiato può presentare personalmente - entro 3 mesi ad un ufficio giudiziario (Commissariato, Stazione Carabinieri, etc.) querela contro il responsabile, anche se ignoto; la querela può essere successivamente ritirata.
Se è sporta querela, l’Autorità Giudiziaria chiede copia della relazione d’incidente al Comando che l’ha rilevato.

Quando nell’incidente non sia intervenuta alcuna forza di polizia, la stessa autorità può disporre delle indagini al fine di ricostruire l’accaduto.
Avuto il rapporto, il Pubblico Ministero apre un procedimento penale.
In caso di incidente mortale, il procedimento penale inizia automaticamente.
Il presunto responsabile viene quindi imputato di lesioni personali colpose lievi, gravi o gravissime, o di omicidio colposo.

A partire dalla data di apertura del procedimento penale, il danneggiato o i suoi superstiti possono costituirsi parte civile chiedendo la condanna del presunto responsabile ed il risarcimento del danno, che in questo caso dovrebbe essere liquidato dal Giudice penale.

Il procedimento penale viene seguito dal Pubblico Ministero; svolta l'istruttoria preliminare, questi presenta al Giudice la richiesta di archiviazione, oppure chiede che l'imputato sia processato.
Se il Giudice decide si svolta processo, fissa la data del dibattimento.

L'imputato può riconoscersi responsabile e concordare col Pubblico Ministero l'entità della pena da chiedere al Giudice; questo è detto patteggiamento. Il Giudice può tuttavia rifiutare il patteggiamento, quando ritenga la pena non adeguata.
Se il procedimento penale viene chiuso col patteggiamento, il danneggiato ha la possibilità di chiedere il risarcimento al Giudice Civile.

Il cittadino comunitario coinvolto in un incidente può farsi assistere in Italia anche da avvocato di altro Stato della U.E. purché unitamente ad avvocato italiano.
Se non si costituisce parte civile, oppure se il procedimento penale viene archiviato, od infine se si conclude con un patteggiamento, il danneggiato può rivolgersi per il risarcimento al Giudice Civile (Giudice di Pace per danni sino a 30 milioni di lire, quindi Tribunale).
Il Giudice Civile può essere quello del luogo ove risiede il responsabile, oppure ove ha sede la sua compagnia assicuratrice, od infine del luogo ove è avvenuto l'incidente.

ED INFINE...
Non fate da soli, rivolgetevi a professionisti.



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